Cos'è un patto di collaborazione?
I patti di collaborazione, o patti di sussidiarietà, sono a tutti gli effetti un accordo tra cittadini e pubblica amministrazione per la gestione e la cura di un bene comune. Per mezzo di questi patti, uno o più cittadini riuniti assieme si impegnano a cooperare con un soggetto pubblico nell'amministrazione di un elemento, materiale o immateriale, di pubblico interesse, definendo con chiarezza il bene oggetto del patto, gli obbiettivi da perseguire, gli aspetti da tutelare, la durata della collaborazione e, non per ultimo, le responsabilità e i mezzi a disposizione di ognuno.
La possibilità di attuare un'amministrazione condivisa dei beni comuni costituisce un'idea relativamente nuova, entrata nella costituzione soltanto nel 2001 e ancora difficilmente accettata nel patrimonio concettuale italiano. L'articolo 118, come integrato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248), nel distribuire le competenze amministrative a comuni, provincie e città metropolitane, sancisce il dovere delle istituzioni di favorire
L'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Questo principio introduce una novità molto importante all'interno del nostro ordinamento, ossia il riconoscimento ufficiale del singolo cittadino come attore civile all'interno dei contesti offerti dalla quotidianità. Il ruolo di ognuno all'interno della società urbana, prima limitato alla semplice adozione di pratiche di convivenza civile, assume così una connotazione politica: in sinergia con le istituzioni pubbliche e contando sul loro attivo supporto, qualsiasi cittadino può contribuire attivamente alla cura di un bene comune, nei limiti imposti dalle regolamentazioni.
Differentemente da quanto contemplato in precedenza, con la modifica dell'articolo 118, il coinvolgimento nella gestione delle opere pubbliche si estende quindi anche a soggetti singoli, non inquadrati all'interno di nessuna rete associativa o organizzazione riconosciuta. L'informalità che differenzia questo tipo di patto da altri tipi di relazione tra enti pubblici e privati (come le concessioni, gli appalti, ecc ecc) si estende infatti anche ai gruppi coinvolti, che possono essere anche dei semplici comitati o gruppi di persone accomunate dallo stesso interesse.
Anche i soggetti istituzionali coinvolti possono essere diversi, e il loro sostegno si può esprimere attraverso modalità differenti dettate dalle necessità dell'accordo specifico. Il contributo dato dalle pubbliche istituzioni infatti non deve essere necessariamente o esclusivamente di natura economica, ma può assumere forme differenti in base alle esigenze particolari richieste dal progetto.
Il principio di sussidiarietà: orizzontale o verticale?
L'idea dei patti di collaborazione pone le proprie basi concettuali nel principio di sussidiarietà, ossia l'idea secondo cui le responsabilità e la gestione della cosa pubblica possano essere ripartite tra diversi organismi.
Il rapporto che lega questi organismi definisce il tipo di sussidiarietà con cui si ha a che fare: se gli enti si trovano all'interno di una relazione gerarchica si parlerà di sussidiarietà verticale, mentre se il loro legale sarà improntato alla collaborazione equa si parlerà di sussidiarietà orizzontale.
Per offrire un esempio di questi concetti basti pensare alla attribuzione delle competenze amministrative, principalmente in carico agli enti locali e solo successivamente accentrate in organismi più ampi. Questo tipo di ripartizione delle responsabilità esprime un sistema di sussidiarietà verticale.
Del tutto diverso è il tipo di rapporto che regola la definizione dei patti di collaborazione: all'interno di questo genere di accordi, infatti, cittadino e istituzioni pubbliche condividono un obbiettivo comune e ripartiscono secondo compromessi espliciti le responsabilità in capo all'uno e all'altro, definendo modalità di azione condivise.